Bonus Sociale

Agevolazioni per clienti domestici in disagio fisico e/o economico.

Il bonus sociale è uno strumento che garantisce una riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale alle famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico e alle famiglie numerose, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti.

Bonus per disagio economico

Dal 1 gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico, per le forniture di energia elettrica e gas naturale, sono riconosciuti automaticamente ai nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Ogni anno, a partire dal 2021, il nucleo familiare deve semplicemente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Se il nucleo familiare ha i requisiti per accedere al bonus, l’INPS invia i suoi dati alla banca dati centralizzata del settore energetico (Sistema Informativo Integrato – SII), che incrocia i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità e gas, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.
Per ulteriori informazioni e per il valore dell’importo del bonus si rimanda al sito dell’ARERA: https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm.
Per ulteriori informazioni e per il valore dell’importo del bonus si rimanda al sito dell’ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm.
Bonus per disagio fisico

Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto a tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

L’elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus è stato individuato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.
Il bonus per disagio fisico non è riconosciuto in automatico. I soggetti interessati devono fare richiesta presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso, tra gli altri, di un certificato ASL che attesti:
– la situazione di grave condizione di salute;
– la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
– il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
– l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.
Non è richiesta la presentazione dell’ISEE, in quanto il bonus per disagio fisico viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente. Tuttavia, il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL.
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.
Per ulteriori informazioni, per accedere alla modulistica e per il calcolo dell’importo del bonus si rimanda al sito dell’ARERA: